Anche il prete è un cittadino e può giudicare la pretesa governativa di presumere la capacità del minore quattordicenne (invece che a 18 anni) accusato di reati
Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026,il disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore è quello che ha provocato le reazioni più forti. Di cosa si tratta nello specifico?
Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto di reato, abbia compiuto 14 anni e non ancora 18 di età. Di fatto, non cambia la soglia minima di punibilità fissata a 14 anni, ma viene introdotto un cambiamento di metodo: se finora la capacità del minore doveva essere verificata dal giudice, con la riforma, invece, la capacità si presume e dovrà essere la difesa del minore a dover dimostrare il contrario.
Questa inversione di metodo pone il minorenne autore di reato sullo stesso piano dell’adulto, venendo meno a tutte quelle forme di tutela che le leggi internazionali hanno garantito nei confronti dei minorenni. Dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo a quanto stabilito dalla Direttiva Ue 2016/800 che impone a tutti gli Stati membri tutele ferree circa la valutazione del minore autore di reato, è sempre ribadito l’accertamento tempestivo della personalità del minore onde evitare traumi ulteriori nei ragazzi arrestati.
Finora, nel Diritto penale minorile, l’accertamento della responsabilità non dipende dal reato commesso ma dall’età e dalla maturità del giovane. È il giudice che deve valutare se il ragazzo è in grado di comprendere il disvalore del fatto o meno. Potrebbe non essere più così, nonostante molti Tribunali abbiano già sollevato dubbi di legittimità costituzionale.
Come si conciliano queste proposte di legge con la Costituzione che impone alla Repubblica di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù? Come rispettare le direttive internazionali quando sanciscono che la privazione della libertà per i minorenni dev’esserel’extrema ratioe di durata minima possibile? Già con ilDecreto Caivanodel 2023 si è incrinata la visione della Giustizia minorile in Italia, con il passaggio da un sistema fondato sulla funzione educativa e sulla responsabilizzazione a un sistema sempre più orientato alla punizione e alla repressione.
È proprio su questa visione che anch’io — dal mio osservatorio come cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano — mi ritrovo in disaccordo con la proposta del Governo. Nei miei quasi trent’anni a fianco dei ragazzi autori di reato, ho sperimentato più volte quanto sia importante intervenire prima più che punire dopo. Prima che un adolescente si perda nel vuoto delle istituzioni e di un mondo adulto sempre più assente, prima che una storia di marginalità diventi criminale, occorre puntare sull’educazione e sulla responsabilizzazione, più che sulla sola sanzione.
Abbiamo un sistema penale minorile tra i più collaudati al mondo,creato per rispondere alle esigenze evolutive dei giovanissimi e che non mira a punire il ragazzo come se fosse un adulto in miniatura. L’esperienza mi insegna che non è con la forza muscolare della legge che si disincentivano le condotte criminali, ma è con la paziente cura educativa che si disarmano le coscienze fragili dei ragazzi. Sostituire la logica educativa con una visione puramente repressiva allineando il trattamento dei minori a quello degli adulti non migliorerà nulla. Il ricorso sempre più diffuso al carcere, oltre che alla mancata funzione di deterrenza, è un passo indietro rispetto a quella civiltà giuridica che mette al centro la persona e crede nel suo recupero.
Non sono certo l’unico a pensarla così: critiche unanimi arrivano da parte di giuristi, magistrati minorili, avvocati e associazioni per i diritti dei detenuti. Di recente, a seguito di mie dichiarazioni pubbliche, mi è arrivato l’invito da un esponente delle Forze dell’ordine a «non occuparmi di politica e a continuare a fare il prete». Sono un prete e sono un cittadino: rispetto il pensiero altrui ma sento anche la responsabilità, dopo anni di esperienza nel campo del penale minorile, di offrire un pensiero che risponda fedelmente alla Costituzione e al Vangelo.
La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata a forza di decreti e dislogan.Occorre, innanzitutto, una purificazione del linguaggio: basta parlare e scrivere di “marana”, “baby gang”, “baby-criminali”! Esistono ragazzi e non categorie; esistono persone che soffrono e che perciò fanno soffrire, non etichette. Affrontare un adolescente prendendo come modello la giustizia degli adulti, significa non tener conto della fase di sviluppo identitario che ragazzi di quest’età stanno attraversando. Non basta dire «chi sbaglia paga», senza essere intervenuti prima che quel disagio di crescita si strutturi in un percorso deviante.
Dagli studi delle neuroscienze sappiamo che la capacità di capire se un gesto è sbagliato, si stabilizza verso i 15/16 anni e che il controllo emotivo degli impulsi è immaturo fino a metà dei 20 anni. Fatico a rintracciare nelle mie comunità di accoglienza Kayròs e in carcere adolescenti capaci di agire con ponderata consapevolezza. Quando chiedo il perché dei loro reati, le risposte più ricorrenti sono “rabbia”, “paura”, “solitudine”, “mancanza di riferimenti adulti”: dobbiamo, dunque, imputare tutto a loro? Dobbiamo pensare che la risposta sanzionatoria sia capace di trasformare la loro rabbia e non di accrescerla? Più che la cella di un carcere, servirebbe investire sull’ascolto, sulla prevenzione, sul rafforzamento delle reti educative; servirebbero comunità educanti capaci di sostenere questi nostri adolescenti fragili e non soltanto punirli. Un reato in età minorile spesso rimane un’invocazione di aiuto.
don Claudio Burgio da “Vita Pastorale” dell’ottobre 2026



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