Credevamo che il genocidio fosse stato bandito per sempre, e invece proprio ora è rinnovato e legittimato
Pubblichiamo alcuni stralci della introduzione di Domenico Gallo al libro dell’editore Edimedia dal titolo: “Genocidio, la verità dell’ONU su Gaza” (con la Convenzione e i rapporti dell’ONU sul genocidio):
1. Genocidio: la parola che non c’era
Le parole non sono solo dei segni che ci aiutano a orientarci nella mappa concettuale dei significati. La parola determina gli orizzonti del pensabile. Non a caso l’impoverimento del linguaggio, spesso sotto forma di semplificazione, rappresenta uno dei più efficaci dispositivi di depotenziamento dell’azione collettiva.
Costituita dal prefisso greco genos (tribù, popolo) e dal suffisso latino caedo (l’atto di uccidere), la parola genocidio illustra la metodica e glaciale intenzionalità di cancellare un intero gruppo nazionale assieme alle condizioni basilari per la sua esistenza: cultura, religione, istituzioni, costumi, salute, dignità.
E’ stata proprio la parola “genocidio”, coniata mentre i campi di sterminio lavoravano a pieno regime, a consentirci di guardare dentro l’orrore per distinguere la specificità di questa tecnologia del massacro, che dispiega nella Storia umana la geometrica potenza delle energie distruttrici.
[…] il 6 agosto 1945, il tragico fungo atomico di Hiroshima annunziava che la notte di orrore dell’umanità non era passata e che la belva aveva ripreso a ruggire.
4. Da Auschwitz a Hiroshima, dal Tribunale di Norimberga alla Convenzione internazionale per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
Ha scritto il premio Nobel per la pace Elie Wiesel: “E’ Auschwitz che genererà Hiroshima, e se il genere umano scomparirà a causa della bomba atomica, questo sarà il castigo di Auschwitz, dove, nella cenere, si spensero le promesse dell’uomo.”[1]
La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio è il capostipite dei Trattati internazionali sui diritti umani che saranno sviluppati in seguito nell’ambito dell’ONU. Infatti la Convenzione, in quanto primo strumento giuridicamente impegnativo, idoneo a limitare la potestà d’imperio degli Stati sui propri cittadini, ha aperto la strada all’elaborazione di tutta la successiva normativa pattizia sui diritti umani. Essa fu approvata con voto unanime dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1948, in stretto rapporto con la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo di cui costituisce un’appendice ideale. Entrambi questi documenti concorrono a delineare il quadro con cui la Comunità internazionale, appena uscita della Seconda guerra mondiale, promise alle generazioni future che quella barbarie che aveva sconvolto il mondo non sarebbe ritornata mai più.
6. La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.
La Convenzione consta di un preambolo e XIX articoli. Nel preambolo le Alte Parti Contraenti prendono atto che “l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96/1. dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile”. Pertanto: “riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità”, si dichiarano convinte “che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso”.
La Convenzione conferma che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale, che le parti contraenti si impegnano a prevenire ed a punire, definisce la nozione di genocidio e identifica le condotte punibili che contribuiscono a realizzarlo o ad agevolarlo negli articoli II e III, che conviene riportare per intero.
Articolo II.
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Articolo III.
Saranno puniti i seguenti atti:
a) il genocidio;
b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
d) il tentativo di genocidio;
e) la complicità nel genocidio.
Nell’articolo IV sono previste le categorie degli autori dei reati che gli stati si impegnano a punire; non solo gli individui privati ma anche i governanti ed i pubblici funzionari.
Le norme successive riguardano le disposizioni relative alla repressione del genocidio: obbligo degli Stati contraenti di emanare delle norme interne necessarie a dare attuazione alla Convenzione (art.V); competenza a giudicare dei tribunali interni e del Tribunale penale internazionale (art. VI); esclusione del carattere politico del delitto di genocidio ai fini dell’estradizione (art. VII); garanzie internazionali della Convenzione (art. VIII e IX). Seguono poi le norme procedurali e finali.
La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge n. 153 dell’11 marzo 1952 ma la sua effettiva esecuzione in Italia è rimasta sospesa per 15 anni… Con la legge 9 ottobre 1967 n. 962 è stata data piena attuazione della Convenzione nel nostro ordinamento.
Il problema più arduo che la Convenzione ha dovuto superare è stato quello della punibilità del genocidio in concreto. Prevedere l’obbligo degli Stati parte di emanare una legislazione che assicurasse la punizione dei responsabili di atti di genocidio è un passaggio obbligato ma si tratta sostanzialmente di un’arma spuntata. Il genocidio può provenire soltanto da un’organizzazione statale ed implica necessariamente delle responsabilità governative; sarebbe ingenuo prevedere la responsabilità dei governanti e dei funzionari pubblici rimettendo esclusivamente agli organi nazionali la repressione dei relativi atti delittuosi.[2]
Con un atto di creatività giuridica e di lungimiranza la Convenzione ha previsto che il delitto di genocidio, in alternativa ai Tribunali nazionali, potesse essere giudicato da un Tribunale penale internazionale, che all’epoca non esisteva.
9. Il contrasto di USA e Israele alla Corte penale internazionale.
Il Congresso degli Stati Uniti ha adottato un provvedimento legislativo, firmato il 2 agosto 2002 dal Presidente George W. Bush, denominato: American Service members’ Protection Act (ASPA), che contiene disposizioni volte a impedire che militari statunitensi (e certe altre persone legate al governo USA) possano essere consegnati o giudicati dalla Corte Penale Internazionale.
Il provvedimento autorizza il Presidente degli Stati Uniti ad usare “tutti i mezzi necessari e appropriati” per liberare membri dell’esercito USA (o persone alleate) detenute per conto della Corte Pe nale Internazionale. Per questo motivo è talvolta chiamato “Hague Invasion Act”.
Quando la Corte penale internazionale ha cominciato ad interessarsi dei crimini di guerra commessi da tutte le parti in Afganistan, immediata è scattata la rappresaglia americana.
Nell’era del primo mandato di Trump sono partite le minacce e le sanzioni personali nei confronti degli organi della Corte per impedire che svolgessero il loro lavoro di accertamento e di repressione dei crimini internazionali. Il 2 settembre 2020 il Segretario di Stato dell’epoca Mike Pompeo ha annunciato che gli USA avrebbero applicato delle sanzioni contro la Corte penale internazionale definita come “un’istituzione totalmente perduta e corrotta”. Tutto questo sulla base dell’Ordine Esecutivo 13928, firmato da Donald Trump l’11 giugno 2020, intitolato “Blocking Property of Certain Persons Associated With the International Criminal Court”. L’ordine dichiara che la CPI — con l’autorizzazione di indagini contro personale statunitense o personale di Paesi alleati senza consenso del governo USA — rappresenta una “minaccia insolita e straordinaria alla sicurezza nazionale e alla politica estera degli Stati Uniti”. Le sanzioni erano dirette contro la Procuratrice dell’epoca, Fatou Bensouda, e il capo della giurisdizione del tribunale Phakiso Mochochoko, che furono entrambi inseriti nell’elenco “Specially Designated Nationals” del Dipartimento del Tesoro americano. Le agenzie ci informarono che l’ordine esecutivo emesso da Trump era stato concordato con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Questi si congratulò con l’amico americano per la decisione di imporre sanzioni alla “corrotta e faziosa Corte penale internazionale”, da lui definita: “una Corte politicizzata ossessionata dal condurre caccia alle streghe contro Israele, gli Stati Uniti e altre democrazie che rispettano i diritti umani “. Netanyahu accusò la Corte di aver inventato “accuse stravaganti”, come quella secondo cui “gli ebrei che vivono nella loro patria storica costituiscono un crimine di guerra”. Questa viscerale critica di Netanyahu ora come allora si fondava evidentemente sulla concezione che il territorio dell’ex Mandato britannico sulla Palestina fosse stato assegnato direttamente da Dio allo Stato di Israele, mentre la Corte, che non ha competenza in materia di diritto biblico, trae la sua legittimazione dalle fonti del diritto internazionale, fra cui la terza Convenzione di Ginevra del 1949, che vieta ad una Potenza occupante di trasferire la sua popolazione nei territori occupati.
Netanyahu aveva ben motivo di dolersi dell’ingerenza della CPI nelle vicende del Medio-Oriente perché l’Autorità nazionale palestinese il 2 gennaio 2015 ha aderito allo Statuto della Corte penale internazionale. Il 5 febbraio 2021 la Pre-Trial Chamber, accogliendo le richieste formulate dalla Procuratrice Fatou Bensouda, ha statuito che la Corte penale internazionale ha competenza a giudicare i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da chiunque in Palestina, vale a dire nei territori occupati da Israele dal 1967, Gaza e la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est.
Con la loro decisione i giudici hanno respinto la tesi di Israele dell’inammissibilità dell’intervento della Corte poiché la Palestina non è uno Stato. «La Palestina – affermano – ha accettato di sottomettersi ai termini dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e ha il diritto di essere trattata come qualsiasi Stato per le questioni relative all’attuazione dello Statuto».
Immediata è stata la reazione del premier israeliano Netanyahu che ha bollato come «puro antisemitismo» il passo mosso dai giudici internazionali. «La Corte – ha commentato – ignora i crimini di guerra veri e al suo posto perseguita lo Stato di Israele dotato di un forte regime democratico e che rispetta lo Stato di diritto (.) – aggiungendo che la decisione – va contro il diritto dei paesi democratici di difendersi dal terrorismo». Poi ha avvertito che «in qualità di primo ministro di Israele, posso assicurarvi questo: combatteremo questa perversione della giustizia con tutte le nostre forze».
10.Il mandato di cattura a Netanyahu e Gallant e le sanzioni USA.
Il 21 novembre 2024, la Camera preliminare I della Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi dall’8 ottobre 2023 fino ad almeno il 20 maggio 2024. La Corte ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che entrambi gli imputati siano responsabili penalmente del crimine del ricorso alla fame come metodo di guerra; e dei crimini contro l’umanità di omicidio, persecuzione e altri atti disumani. Più specificamente la Corte ha ritenuto che Netanyahu e Gallant: “abbiano intenzionalmente e consapevolmente privato la popolazione civile di Gaza di beni indispensabili alla loro sopravvivenza, tra cui cibo, acqua, medicinali e forniture mediche, nonché carburante ed elettricità, almeno dall’8 ottobre 2023 al 20 maggio 2024. Tale conclusione si basa sul ruolo svolto da Netanyahu e Gallant nell’impedire gli aiuti umanitari in violazione del diritto internazionale umanitario e sulla loro incapacità di agevolare i soccorsi con tutti i mezzi a loro disposizione. La Corte ha rilevato che la loro condotta ha compromesso la capacità delle organizzazioni umanitarie di fornire cibo e altri beni essenziali alla popolazione bisognosa di Gaza. Le suddette restrizioni, unitamente all’interruzione dell’elettricità e alla riduzione della fornitura di carburante, hanno avuto un impatto significativo anche sulla disponibilità di acqua a Gaza e sulla capacità degli ospedali di fornire assistenza medica.”
Le reazioni di Netanyahu sono state immediate. In un video diffuso sui social, Netanyahu ha detto: “Oggi è un giorno oscuro nella storia dell’umanità(..) la Corte internazionale dell’Aia, che è stata inventata per proteggere l’umanità, è oggi divenuta il nemico dell’umanità.” Ha aggiunto che il mandato è un “passo antisemita” la cui funzione è intimidire Israele e impedirgli di difendersi.
Ciò ha provocato la reazione indispettita di Trump che ha accusato la Corte di lesa maestà per aver osato incriminare il suo alleato. La preoccupazione principale degli Stati Uniti è stata quella di spegnere la voce della giurisdizione internazionale per consentire ad Israele di portare avanti indisturbato il suo programma di massacri e pulizia etnica della popolazione palestinese. Con l’Ordine Esecutivo n. 14203 emesso il 6 febbraio 2025, Donald Trump. si duole dei procedimenti intrapresi dalla CPI nei confronti di Stati Uniti e Israele affermando che la Corte ha abusato del proprio potere emettendo mandati di arresto infondati contro Netanyahu e Gallant. Secondo Trump la Corte penale internazionale non ha alcun motivo per indagare su USA e Israele perché «entrambi sono democrazie fiorenti con forze armate che rispettano rigorosamente le leggi di guerra». Proseguendo, Trump annuncia: «qualsiasi tentativo da parte della CPI di indagare, arrestare, detenere o perseguire persone protette (in sostanza i governanti e i militari israeliani) costituisce una minaccia insolita e straordinaria alla sicurezza nazionale e alla politica estera degli Stati Uniti, e con la presente dichiaro uno stato di emergenza nazionale per affrontare tale minaccia. […] Gli Stati Uniti imporranno sanzioni concrete e significative a coloro che sono responsabili delle violazioni della CPI, che potranno includere il blocco di beni e proprietà, nonché la sospensione dell’ingresso negli Stati Uniti per funzionari, dipendenti e agenti della CPI, insieme ai loro familiari stretti». L’ordine esecutivo ha sanzionato direttamente il Procuratore capo della CPI, Karim Khan, ma Trump non si ferma qui e ha delegato il Segretario di Stato, Marco Rubio, a designare gli ulteriori soggetti da sanzionare fra tutti coloro che partecipano o contribuiscono all’attività della CPI. Dopo il Capo della Procura, sono stati sanzionati a cascata altri otto magistrati: il 5 giugno 2025 quattro giudici della CPI: Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perù), Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou (Benin), Beti Hohler (Slovenia); e il successivo 20 agosto due ulteriori giudici – Nicolas Guillou (Francia) e Kimberly Prost (Canada) – e due vice-procuratori – Nazhat Shameem Khan (Figi) e Mame Mandiaye Niang (Senegal).
Seguendo questo filone a Francesca Albanese sono state applicate, con un decreto di Marco Rubio del 9 luglio 2025, le medesime sanzioni previste per la CPI perché, nella sua qualità di Relatrice speciale del Consiglio (ONU) dei Diritti umani sulle violazioni dei diritti umani nei territori occupati da Israele nel 1967: «ha manifestato uno sfacciato antisemitismo, ha espresso sostegno al terrorismo e aperto disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l’Occidente. Tale pregiudizio è stato evidente nel corso della sua carriera, inclusa la raccomandazione alla CPI, senza una base legittima, di emettere mandati di cattura contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant». Nel suo decreto Rubio lamenta, inoltre, che Albanese «di recente ha intensificato questa azione scrivendo lettere minatorie a decine di entità in tutto il mondo, tra cui importanti aziende americane nei settori della finanza, della tecnologia, della difesa, dell’energia e dell’ospitalità, formulando accuse estreme e infondate e raccomandando alla CPI di avviare indagini e procedimenti penali contro queste aziende e i loro dirigenti». Quindi Rubio conclude: «Non tollereremo queste campagne di guerra politica ed economica, che minacciano i nostri interessi e la nostra sovranità nazionale. Gli Stati Uniti continueranno a intraprendere tutte le azioni che riterranno necessarie […] per controllare e prevenire gli abusi di potere e gli abusi illegittimi della CPI e per proteggere la nostra sovranità e quella dei nostri alleati». Cosa significano queste sanzioni lo ha spiegato Francesca Albanese in una conferenza stampa il 4 settembre 2025.
Le sanzioni USA alla CPI hanno suscitato un’immediata ondata di indignazione a livello globale. In particolare, 79 Stati parti dello Statuto di Roma, il 7 febbraio 2025, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta affermando il loro «continuo e incrollabile sostegno all’indipendenza, all’imparzialità e all’integrità della CPI» perché «la Corte rappresenta un pilastro fondamentale del sistema giudiziario internazionale, garantendo l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali più gravi e la giustizia per le vittime». La Dichiarazione è stata firmata da tutti i paesi dell’Unione Europea, tranne l’Italia, la Repubblica ceca e l’Ungheria (che ha avviato la procedura per ritirarsi dalla CPI). Evidentemente l’insofferenza del Governo Meloni per la giurisdizione non si arresta alle frontiere nazionali e non esita a rovesciare le tradizioni costituzionali del nostro paese che è stato capofila dell’iniziativa diplomatica sfociata nella sottoscrizione a Roma, il 17 luglio 1998, dello Statuto della CPI.
La pretesa di bloccare l’operatività della Corte penale internazionale, proprio nel momento in cui sarebbe massimo il bisogno di reagire con misure di giustizia a un genocidio in corso sotto i nostri occhi, è uno scandalo, un golpe contro il diritto internazionale e le regole che faticosamente la Comunità degli Stati si è data per cercare di rafforzare la debole trama del diritto internazionale dei diritti umani.
11.Israele accusata di genocidio: il processo dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia
Il 28 dicembre 2023 il Sud Africa ha presentato alla Corte Internazionale di Giustizia la richiesta di istituire un procedimento contro Israele.
Naturalmente, anche di fronte a questo atto Netanyahu ha reagito con rabbia definendo il processo innanzi alla CIG “una vergogna di cui ci si ricorderà per generazioni”, ma non ha potuto sottrarsi al procedimento perché la giurisdizione della Corte è obbligatoria per tutti gli Stati che abbiano sottoscritto la Convenzione
13. I segnali d’allarme provenienti dalla società israeliana.
E significativo registrare come anche in Israele si sono levate voci dalla società civile che hanno con coraggio denunciato i crimini commessi dal proprio paese e non hanno esitato a ricorrere al concetto di genocidio. L’organizzazione israeliana Physicians for Human Rights–Israel (PHRI), Medici per i diritti umani-Israele, ha pubblicato il 2 luglio 2025 un documento intitolato “A Health Analysis of the Gaza Genocide” (una analisi sanitario del genocidio di Gaza). Questo documento esamina le azioni israeliane a Gaza negli ultimi 22 mesi, sostenendo che la distruzione sistematica delle infrastrutture sanitarie e le condizioni di vita imposte alla popolazione costituiscono atti di genocidio secondo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948. Il rapporto documenta l’attacco a 33 dei 36 ospedali e cliniche di Gaza, l’evacuazione forzata di 22 ospedali nel nord e a Gaza City, e l’uccisione o detenzione di oltre 1.800 operatori sanitari. Il rapporto evidenzia, inoltre, le restrizioni imposte da Israele sull’ingresso di forniture mediche essenziali, come analgesici, disinfettanti, strumenti chirurgici e latte in polvere, che hanno contribuito a sofferenze e decessi evitabili. Sottolinea la creazione deliberata di condizioni di vita destinate a distruggere la popolazione palestinese, inclusi l’accesso limitato a cibo, acqua e assistenza sanitaria, e l’erosione dei determinanti sociali della salute. Secondo PHRI le azioni israeliane soddisfano almeno tre dei criteri stabiliti dall’Articolo II della Convenzione sul genocidio: a) uccisione di membri del gruppo; b) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo c) imporre deliberatamente condizioni di vita destinate a distruggere il gruppo. In conclusione, l’organizzazione invita la comunità internazionale a intraprendere le opportune azioni per fermare il genocidio e garantire la protezione dei diritti umani a Gaza.
Ancora più perentoria risulta la conclusione del rapporto “il nostro genocidio” pubblicato Il 28 luglio 2025, da B’Tselem, il Centro d’Informazione Israeliano per i Diritti Umani nei Territori Occupati. Con questo rapporto, B’Tselem documenta ciò che tutti i governi occidentali, a partire da quello italiano, fingono di non vedere: ovvero che da quasi due anni Israele sta portando avanti un genocidio a Gaza. Un genocidio deliberato e sistematico con uccisioni di massa, creando enormi danni fisici e mentali alla popolazione, usando la fame come arma di guerra e creando condizioni generali che impediscono ai palestinesi di continuare a vivere a Gaza. Israele sta pianificando e organizzando la pulizia etnica dei palestinesi. Per B’Tselem, il genocidio è stato sviluppato “cogliendo l’opportunità del 7 ottobre 2023” e, dopo oltre 21 mesi, continua a Gaza e, in forme specifiche, anche in Cisgiordania e all’interno di Israele. Ma non solo, fa parte della storia dello Stato israeliano, del patrimonio politico sionista. La politica dominante, di centro destra e di centro sinistra, in Europa, nel mondo occidentale, ma non solo (vedi i cosiddetti “Paesi fratelli” del mondo arabo e musulmano),non fa nulla di “reale” per fermare questo genocidio. Discute oziosamente di “eccessi”, di sanzioni contro Israele, parla di riconoscimento dello Stato di Israele quando per oltre 30 anni, dagli Accordi di Oslo, ha finto di non vedere che questi servivano ad aumentare l’oppressione e l’espropriazione territoriale dei palestinesi, rendendo impraticabile qualsiasi possibilità di “due popoli, due stati”. Intanto accordi militari, economici, politici, armi, materie prime e merci “dual use”, continuano a essere sottoscritti e a fluire verso Israele. Un genocidio dei palestinesi che avviene con l’attiva complicità dei paesi occidentali, ma anche con l’inesistente opposizione dei capitalismi russo e cinese, loro rivali nella spartizione del mondo.
15. L’accordo firmato in Egitto ferma il genocidio ma le sue conseguenze restano.
Il 10 ottobre finalmente si è giunti ad un cessate il fuoco, a seguito dell’accettazione da parte di Israele e di Hamas del piano di pace in 20 punti proposto da Donald Trump, il 29 settembre, con il supporto di Egitto, Qatar e Turchia. Il 13 ottobre, avvenuta la liberazione dei 25 ostaggi israeliani e di circa 2.000 detenuti palestinesi ostaggio di Israele, Trump è stato accolto trionfalmente alla Knesset dove ha celebrato il suo piano di pace come “l’Alba di un nuovo Medio Oriente”, annunciando che “Israele vivrà in pace per l’eternità”.
Ma il genocidio rimane.
Ha scritto da Gaza la scrittrice Lina Ghassan Abu Zayed: “Quando le bombe smettono di cadere, il mondo presume che la guerra sia finita e la chiama pace. Ma a Gaza il silenzio che segue il bombardamento non è pace; è l’inizio di un confronto con il vero dolore”.
Domenico Gallo
[1]Elie Wiesel, l’ebreo errante, Firenze, 1986
[2]Roberto Barsotti, voce Genocidio in Codice degli atti internazionali sui diritti dell’uomo, Giuffrè, 1981



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